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Tracciabilità e rintracciabilità: cosa sono, a cosa servono, normative UE e tecnologie di riferimento

Tracciabilità e rintracciabilità sono due processi diversi e complementari che permettono di gestire le informazioni associate a un prodotto in modalità end-to-end, ovvero lungo tutta la filiera. Pur essendo spesso utilizzati come sinonimi, i due processi rispondono a esigenze diverse. 

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  • La tracciabilità documenta il percorso del prodotto durante il suo ciclo di vita, attraverso un sistema che registra i principali eventi che lo riguardano: approvvigionamento delle materie prime, trasformazione, produzione, movimentazione, stoccaggio e distribuzione, costruendo progressivamente il patrimonio informativo che accompagna un componente o un prodotto finito dal fornitore al consumatore. 
  • La rintracciabilità opera nella direzione opposta. Partendo da un prodotto finito, da un lotto o da un componente, il processo permette di risalire alle materie prime, ai fornitori, ai processi produttivi e alle lavorazioni che ne hanno determinato la realizzazione. È la funzione che consente, ad esempio, di individuare rapidamente tutti i prodotti interessati da una non conformità, ricostruire l’origine di un componente difettoso o dimostrare la conformità ai requisiti normativi.  

“La tracciabilità è il processo che segue il prodotto da monte a valle della filiera: parte dalle materie prime e ne registra il percorso attraverso ogni fase di trasformazione, fino al prodotto finito – ribadisce Ubaldo Montanari, CEO di Tenenga -. La rintracciabilità è il processo inverso – da valle a monte: parte dal prodotto finito e risale, attraverso le informazioni già registrate, fino all’origine di ogni singolo componente o materia prima. Il che significa che la qualità della rintracciabilità dipende direttamente dalla qualità dei dati raccolti durante la tracciabilità. Se le informazioni non vengono registrate correttamente a ogni passaggio della filiera, diventa impossibile ricostruire con precisione la storia di un prodotto quando serve davvero. Nel caso di un richiamo di prodotto o un audit un sistema di tracciabilità deve essere in grado di rispondere rapidamente a domande concrete: da dove proviene questo lotto? Quali materie prime sono state utilizzate? Chi altro ha ricevuto e usato questo componente? Quali prodotti sono coinvolti in una non conformità o in un richiamo?”.  

Quali dati gestisce un sistema di tracciabilità e rintracciabilità 

Un sistema di Track & Trace costruisce la storia dell’item correlando alla sua identità dati anagrafici, eventi di processo e informazioni di contesto provenienti da fonti e sistemi differenti. Il patrimonio informativo da gestire dipende dal livello di granularità richiesto – prodotto, lotto, singola unità, collo, pallet o asset – e dagli obiettivi operativi, normativi e di filiera del progetto. In generale comprende: 

Dati identificativi e anagrafici  

Codici prodotto, lotto, seriale, identificativi delle unità logistiche o degli asset e attributi necessari a caratterizzare univocamente l’item.  

Dati di origine e genealogia 

Materie prime, componenti, fornitori, lotti di provenienza, luoghi di origine e relazioni di aggregazione e disaggregazione necessarie a ricostruire la genealogia del prodotto.  

Dati di processo e trasformazione 

Lavorazioni, avanzamenti produttivi, trasformazioni, controlli qualità e altri eventi che modificano lo stato o le caratteristiche dell’item.  

Dati logistici e di movimentazione 

Ricevimento, stoccaggio, picking, aggregazione, spedizione, consegna e passaggi tra stabilimenti, magazzini e soggetti della supply chain.  

Dati di localizzazione, stato e condizioni 

Posizione dell’item e, quando richiesto, informazioni rilevate tramite sensori e sistemi IoT quali temperatura, umidità o altre condizioni ambientali e operative.  

Dati relativi agli attori e agli eventi 

Soggetti coinvolti, luogo, data e ora dell’evento e relazione tra item, operatore e processo, necessari a ricostruire chi ha fatto cosa, dove e quando.  

Il valore del sistema non deriva dalla quantità di dati raccolti, ma dalla capacità di mantenere nel tempo la correlazione tra identità, eventi, soggetti e contesto. È questa struttura informativa che permette di seguire l’item nella direzione del processo e, in senso inverso, di ricostruirne storia, provenienza e passaggi lungo la filiera. 

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Tracciabilità interna e tracciabilità di filiera: le differenze 

Tuttavia, la progettazione di un sistema di tracciabilità richiede un’ulteriore distinzione: quella tra tracciabilità interna e tracciabilità di filiera. I due livelli rispondono a esigenze diverse e determinano requisiti tecnologici e organizzativi differenti. 

  • La tracciabilità di filiera, invece, estende questo principio oltre i confini dell’impresa. Ogni azienda contribuisce con la propria quota di informazioni, che devono poter essere condivise e correlate con quelle generate dagli altri operatori della supply chain. La possibilità di ricostruire la storia completa di un prodotto dipende quindi dall’interoperabilità dei sistemi adottati da tutti gli attori coinvolti, dal fornitore delle materie prime fino al cliente finale. 

La distinzione non è soltanto organizzativa. Molti obblighi normativi, come quelli previsti nel settore alimentare, farmaceutico o dal Regolamento EUDR, richiedono la capacità di gestire informazioni che provengono anche dall’esterno dell’azienda. Per questo motivo un sistema progettato esclusivamente per la tracciabilità interna, pur essendo efficace nella gestione dei processi aziendali, non è sufficiente a garantire la tracciabilità dell’intera filiera. 

“Nel quadro europeo alla rintracciabilità obbligatoria prevista dal Regolamento (CE) 178/2002 si affianca lo standard volontario ISO 22005:2008, che estende il modello alla rintracciabilità interna, permettendo di ricostruire passaggio per passaggio il percorso seguito da materie prime e sostanze all’interno dello stabilimento – precisa Montanari -. A questo quadro si aggiungono poi requisiti nazionali specifici, che possono aumentare ulteriormente la granularità delle informazioni da tracciare. In Italia, ad esempio, dal gennaio 2017 la dematerializzazione dei registri nel comparto vitivinicolo attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale impone una tracciatura molto stringente; per latte e prodotti lattiero-caseari è invece previsto l’obbligo di indicare in etichetta il Paese di mungitura e il Paese di trasformazione o condizionamento, attraverso un regime prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2026. Per chi progetta un sistema di tracciabilità significa quindi dover considerare insieme requisiti europei, standard volontari e disposizioni nazionali e settoriali, in un quadro che non è ancora completamente armonizzato”.  

Il quadro normativo: chi richiede la tracciabilità, e per quali prodotti 

Ad oggi, infatti, non esiste una normativa unica sulla tracciabilità: esistono normative settoriali, ciascuna con obiettivi, requisiti tecnici e scadenze proprie. Oggi, le principali sono: 

Regolamento (CE) 178/2002: la base storica della tracciabilità alimentare obbligatoria in Unione Europea. L’art. 18 impone a ogni operatore del settore alimentare e mangimistico di poter identificare, in ogni fase della produzione, trasformazione e distribuzione, sia il fornitore da cui ha ricevuto un prodotto sia il cliente a cui lo ha ceduto secondo il principio noto come un passo indietro, un passo avanti. Ad esso si affianca il Regolamento (UE) 1169/2011 sull’etichettatura alimentare, che stabilisce quali informazioni (denominazione, produttore, stabilimento e lotto, origine, ingredienti, allergeni, valori nutrizionali, scadenza) devono comparire in etichetta: la tracciabilità normata dal 178/2002 costruisce il dato, il 1169/2011 ne definisce la porzione che deve arrivare visibile al consumatore. 

ISO 22005: standard volontario internazionale (che recepisce le norme italiane UNI 10939 e UNI 11020) per la progettazione e implementazione di sistemi di rintracciabilità nel settore agroalimentare e mangimistico. A differenza del Reg. 178/2002, non è un obbligo di legge ma una certificazione: definisce però la metodologia di riferimento più solida per chi vuole strutturare un sistema di tracciabilità di filiera in modo rigoroso, ed è spesso richiesta come requisito di fornitura dalla Grande Distribuzione. 

EUDR – Regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione, modificato dal Regolamento (UE) 2025/2650. Impone a chi immette sul mercato UE prodotti legati a sette materie prime a rischio deforestazione — bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia, legno, e i prodotti derivati elencati in allegato (tra cui cuoio, pneumatici, carta, cioccolato) — di dimostrare tracciabilità fino al lotto di produzione e geolocalizzazione delle aree di coltivazione o estrazione. Le scadenze operative sono il 30 dicembre 2026 per le grandi e medie imprese e il 30 giugno 2027 per le micro e piccole imprese. È tra le normative di tracciabilità più recenti e più impattanti per le filiere italiane, in particolare agroalimentare, legno-arredo, pelle-concia e tessile. 

ESPR e Digital Product Passport – il regolamento quadro sull’ecodesign dei prodotti sostenibili, entrato in vigore il 18 luglio 2024, che introduce progressivamente, categoria per categoria, l’obbligo di un passaporto digitale di prodotto. Ne abbiamo scritto in modo approfondito nella guida dedicata al Digital Product Passport, a cui rimandiamo per il quadro normativo completo. 

Direttiva sui medicinali falsificati (2011/62/UE) – nota anche come Falsified Medicines Directive (FMD), impone la serializzazione obbligatoria dei medicinali soggetti a prescrizione attraverso un codice GS1 DataMatrix univoco, per contrastarne la contraffazione lungo la filiera farmaceutica. In Italia la direttiva è stata recepita solo di recente con il decreto legislativo n. 10 del 6 febbraio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 aprile, dopo una lunga deroga che aveva permesso al nostro Paese di mantenere il sistema del bollino ottico. Il periodo di transizione per l’adeguamento tecnico delle aziende farmaceutiche italiane si chiude a febbraio 2027: è tra gli obblighi di tracciabilità più recenti e meno conosciuti fuori dal settore, e riguarda direttamente produttori, grossisti e operatori logistici del farmaco. 

Track & Trace oltre i settori più regolamentati 

I settori succitati coprono la maggior parte delle esigenze di tracciabilità che un’azienda incontra oggi, ma il perimetro normativo europeo continua ad ampliarsi. Il Regolamento (CE) 1223/2009 sui prodotti cosmetici, ad esempio, impone, all’art. 7, la rintracciabilità del prodotto lungo tutta la catena di fornitura, con una persona responsabile designata per ogni prodotto immesso sul mercato.  

Il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 richiede la tracciabilità delle sostanze chimiche lungo la filiera, dalla produzione fino all’utilizzatore finale.  

Requisiti di tracciabilità specifici si applicano inoltre ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e, più di recente, ai prodotti da costruzione, entrambi ambiti in cui la responsabilità estesa del produttore richiede sempre più spesso un’infrastruttura di identificazione e raccolta dati strutturata. Sono settori che, in prospettiva, seguiranno lo stesso percorso già visto per alimentare, farmaceutico e tessile: da obbligo di conformità a infrastruttura di tracciabilità digitale integrata. 

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Tracciabilità obbligatoria con l’entrata in vigore del DPP 

Come anticipatopiù sopra, la trasformazione della tracciabilità da requisito di conformità a infrastruttura di trasparenza estesa trova la sua evoluzione applicativa nel Digital Product Passport (DPP), introdotto dal Regolamento europeo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR – Ecodesign for Sustainable Products Regulation) nell’ambito del Green Deal europeo. Il Regolamento (UE) 2024/1781, entrato in vigore il 18 luglio 2024, renderà progressivamente obbligatorio il Digital Product Passport tra il 2027 e il 2031 per diverse categorie di prodotti, tra cui batterie, acciaio e alluminio, tessile e abbigliamento, pneumatici, mobili e materassi, secondo le tempistiche definite dai relativi atti delegati. Con il DPP, i dati raccolti dai sistemi di tracciabilità e utilizzati dalla rintracciabilità non rimangono più confinati ai processi di produzione, logistica e distribuzione, ma accompagnano il prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita, dalla progettazione alla manutenzione, fino al riutilizzo, al riciclo e allo smaltimento. In questo senso il DPP rappresenta anche un’evoluzione del Product Lifecycle Management (PLM), perché parte delle informazioni finora gestite esclusivamente all’interno dell’azienda diventa disponibile, secondo diversi livelli di autorizzazione, a produttori, fornitori, distributori, autorità di controllo, riparatori, riciclatori e, per le informazioni previste dalla normativa, anche ai consumatori finali. 

Tracciabilità e rintracciabilità: le principali applicazioni  

Il perimetro normativo appena descritto si traduce, in pratica, in esigenze molto diverse a seconda del settore.  

Track and Trace nell’agroalimentare 

È il settore in cui il concetto moderno di tracciabilità di filiera ha trovato la prima applicazione normativa organica a livello europeo. Il Regolamento (CE) n. 178/2002, infatti, ha introdotto l’obbligo di rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi lungo tutta la filiera per garantire la sicurezza alimentare e gestire rapidamente eventuali richiami di prodotto. Successivamente il Regolamento (UE) n. 1169/2011 ha rafforzato gli obblighi di trasparenza verso il consumatore attraverso l’etichettatura. Negli ultimi anni, la strategia europea Farm to Fork (ovvero: dal produttore al consumatore), presentata dalla Commissione europea nell’ambito del Green Deal, ha ulteriormente orientato l’evoluzione delle politiche europee verso una gestione sempre più trasparente e digitale delle filiere agroalimentari. In questa prospettiva, tracciabilità e rintracciabilità assumono una dimensione end-to-end. Le aziende che utilizzano un sistema evoluto di track and trace possono contare su un’infrastruttura informativa che rende verificabili origine, qualità, sostenibilità e autenticità degli alimenti, contribuendo anche alla tutela delle produzioni certificate e al contrasto delle frodi e della contraffazione alimentare. 

Un esempio applicativo di questo approccio è Describo, la soluzione sviluppata da Tenenga per gestire la tracciabilità delle carni lungo l’intera filiera, dall’allevamento fino alla distribuzione o i processi di autenticazione e anticontraffazione.

Track and Trace nel farmaceutico 

È il settore che ha portato l’identificazione automatica e la serializzazione al livello più avanzato, rendendo possibile la tracciabilità unitaria del farmaco, il contrasto alla contraffazione e la verifica dell’autenticità di ogni singola confezione lungo la filiera distributiva. In questo caso la tracciabilità è retta da un’infrastruttura europea strutturata: l’EMVS (European Medicines Verification System), gestito a livello centrale dall’EMVO (European Medicines Verification Organisation) e collegato, in ogni Stato membro, a un’organizzazione nazionale. In Italia è NMVO Italia, costituita nel gennaio 2024 e operativa in base al già citato d.lgs. 10/2025. Il processo è relativamente semplice: ogni confezione di farmaco soggetto a prescrizione riceve un identificativo univoco in un codice GS1 DataMatrix, caricato sull’hub europeo dal produttore e verificato dal farmacista al momento della dispensazione al paziente. Meno nota, ma attiva da più tempo, è la tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati: in Italia il monitoraggio della distribuzione dei farmaci a uso umano attraverso la Banca Dati Centrale è regolato fin dal decreto del Ministro della Salute del 15 luglio 2004, esteso ai medicinali veterinari dalla Legge 167/2017 e disciplinato nelle sue modalità operative dal decreto ministeriale dell’8 febbraio 2019. Il sistema identifica in modo univoco ogni operatore della filiera distributiva, dal produttore alla farmacia. 

Track and Trace nell’ambito sanitario (dispositivi medicali) 

Nel settore dei dispositivi medici il Track and Trace risponde prima di tutto a un’esigenza di sicurezza del paziente: identificare senza ambiguità un dispositivo e mantenerne la tracciabilità permette di intervenire rapidamente in caso di problemi, circoscrivere i richiami, contrastare la contraffazione e ricostruire le informazioni associate al dispositivo lungo il suo ciclo di vita. È su questo principio che il Regolamento (UE) 2017/745 (MDR) e il Regolamento (UE) 2017/746 (IVDR) hanno introdotto il sistema UDI (Unique Device Identification).  

L’UDI associa a ogni dispositivo un’identificazione univoca composta da UDI-DI, che identifica il fabbricante e lo specifico dispositivo, e UDI-PI, che identifica l’unità di produzione attraverso informazioni come lotto o numero di serie. Il fabbricante deve assegnare l’UDI prima dell’immissione sul mercato e apporre il relativo vettore sull’etichetta del dispositivo e sui livelli esterni di confezionamento previsti. Il sistema consente così di collegare in maniera univoca il dispositivo fisico alle informazioni che lo riguardano e di conservarne la correlazione lungo la catena distributiva e nell’utilizzo sanitario.  

Il modello europeo si completa con EUDAMED (European Database on Medical Devices) – Decisione (UE) 2025/2371-, la banca dati che raccoglie e mette in relazione le informazioni relative a dispositivi, operatori economici, certificati e sorveglianza del mercato. Dal 28 maggio 2026 sono diventati obbligatori i primi quattro moduli della piattaforma, compreso quello relativo alla registrazione UDI/dispositivi: i fabbricanti devono quindi trasmettere all’EUDAMED le informazioni UDI dei dispositivi immessi sul mercato europeo. 

La tracciabilità può estendersi anche alla gestione dei dispositivi all’interno delle strutture sanitarie: Start, la soluzione sviluppata da Tenenga per la sala operatoria, consente di identificare, tracciare e rintracciare strumenti e dispositivi chirurgici. 

Track and Trace degli esplosivi per uso civile 

Nel settore degli esplosivi per uso civile la tracciabilità risponde a precise esigenze di sicurezza e controllo lungo l’intera catena di fornitura. La Direttiva 2008/43/CE, modificata dalla Direttiva 2012/4/UE, ha introdotto un sistema armonizzato di identificazione univoca e tracciabilità che consente di seguire ogni esplosivo dal luogo di produzione e dalla prima immissione sul mercato fino all’utilizzatore finale. Produttori, importatori, distributori e utilizzatori devono registrare le informazioni necessarie a ricostruirne provenienza, movimentazioni e detenzione, conservando i dati previsti per dieci anni dalla consegna o dalla fine del ciclo di vita dell’esplosivo. 

La gestione di questi adempimenti richiede quindi di mantenere nel tempo la correlazione tra identificazione univoca dell’esplosivo, soggetti coinvolti e passaggi lungo la supply chain. A questo ambito è dedicata TTE – Tenenga Traceability Explosives, la soluzione sviluppata da TTE e proposta e supportata sul mercato italiano da Tenenga per la gestione della tracciabilità degli esplosivi. 

Track and Trace nel Fashion and Luxury 

Nel Fashion & Luxury il Track and Trace risponde a esigenze che vanno dal controllo della supply chain alla verifica dell’origine e dell’autenticità del singolo prodotto, fino al contrasto alla contraffazione e alla tutela del brand. Già il Regolamento (UE) n. 1007/2011 disciplina l’etichettatura e il contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e attribuisce a chi immette il prodotto sul mercato la responsabilità delle informazioni riportate; lo stesso legislatore europeo aveva inoltre individuato nelle tecnologie di identificazione elettronica, incluso l’RFID, uno strumento potenzialmente utile per migliorare la tracciabilità dei prodotti.  

Il quadro sta però evolvendo rapidamente. La EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles, adottata dalla Commissione europea nel 2022 nell’ambito del Green Deal e del Circular Economy Action Plan, estende l’attenzione all’intero ciclo di vita del prodotto tessile e prevede espressamente l’introduzione del Digital Product Passport. Con il Regolamento ESPR (UE) 2024/1781, tessile e abbigliamento sono diventati una delle categorie prioritarie per l’introduzione dei requisiti di ecodesign e del DPP: i requisiti specifici saranno definiti attraverso un apposito atto delegato e dovranno rendere le informazioni di prodotto accessibili e confrontabili lungo tutto il ciclo di vita.  

Per le aziende del settore questo significa far evolvere il Track and Trace verso una tracciabilità end-to-end del singolo prodotto, capace di mantenere il collegamento tra la sua identità e le informazioni che ne documentano materiali, origine, produzione, distribuzione e, progressivamente, utilizzo, riparazione, riuso e riciclo. Le stesse infrastrutture di identificazione univoca e Auto-ID utilizzate per governare i processi della supply chain possono così supportare sia la conformità ai nuovi requisiti europei sia applicazioni di autenticazione e anticontraffazione, particolarmente rilevanti nel segmento Luxury. Il Digital Product Passport, infatti, è progettato proprio per rendere disponibili informazioni affidabili su origine, materiali, riparabilità, riuso e riciclo ai diversi soggetti autorizzati. 

Nel Fashion & Luxury queste logiche trovano applicazione lungo l’intera filiera: nei progetti realizzati da Tenenga l’identificazione RFID del singolo item viene utilizzata per tracciare lavorazioni, movimentazioni e processi logistici, dalla produzione fino al magazzino e alla distribuzione. Il convertitore RFID2NFC proposto da Tenenga estende questa continuità informativa fino al consumatore finale, consentendo di leggere tramite smartphone NFC i tag RFID UHF già associati al prodotto e accedere alle informazioni rese disponibili dal brand, dall’autenticità alla composizione, dalla provenienza alle indicazioni di cura e manutenzione. 

Track and Trace nella gestione dei rifiuti  

Nella gestione dei rifiuti il Track and Trace permette di associare in modo univoco il conferimento all’utenza, alla tipologia di rifiuto e al contenitore utilizzato, rendendo verificabili le informazioni raccolte lungo il processo. Nei sistemi di raccolta differenziata, l’identificazione automatica di sacchi e contenitori tramite RFID consente agli operatori di registrare i conferimenti e alle utility e agli enti locali di disporre di dati affidabili per il controllo del servizio e l’applicazione di sistemi di tariffazione puntuale. In questo ambito l’identificazione deve però essere anche sicura: duplicazione o clonazione dei tag potrebbe infatti compromettere la corretta attribuzione dei conferimenti e delle relative tariffe.  

Un’applicazione specifica è Fides Code, il sistema sviluppato da Tenenga che certifica l’univocità dei codici associati a sacchi e contenitori per la raccolta differenziata. Attraverso la tecnologia RFID e un algoritmo che mette in relazione un codice pubblico e uno privato, il sistema consente di verificare automaticamente originalità e validità del tag anche senza collegamento a un server centrale, contribuendo a garantire la corretta associazione tra conferimento, utenza e tariffazione. 

Track and Trace nell’Industria e nella logistica 

In questi settori tracciabilità e rintracciabilità rispondono all’esigenza di mantenere il controllo su materiali, componenti, semilavorati, prodotti finiti, unità logistiche e asset mentre attraversano processi produttivi e supply chain sempre più articolati. In produzione significa poter ricostruire la genealogia di un prodotto, collegando il lotto o il singolo componente alle materie prime utilizzate, alle lavorazioni eseguite, ai controlli di qualità e alle successive movimentazioni. Nell’automotive questa esigenza è particolarmente stringente: lo standard IATF 16949, insieme ai Customer Specific Requirements definiti dalle singole case automobilistiche, struttura i requisiti di qualità e tracciabilità necessari a mantenere la correlazione tra componenti, lotti, fornitori ed evidenze di conformità lungo una supply chain composta da più livelli di fornitura. 

Un’applicazione specifica del Track and Trace riguarda la gestione dei cespiti: Find It!, la soluzione sviluppata da Tenenga, permette di identificare e censire gli asset aziendali e mantenerne aggiornate informazioni quali classificazione, collocazione e stato, semplificando inventari e verifiche sul patrimonio. 

Nella logistica il Track and Trace permette invece di seguire merci, colli, pallet, contenitori e asset durante ricevimento, movimentazione, stoccaggio, picking, consolidamento, spedizione e consegna. A ogni passaggio, le tecnologie Auto-ID (codici barcode mono e bidimensionali, RFID, sistemi di localizzazione) identificano automaticamente l’oggetto e acquisiscono l’evento associato alla sua movimentazione. Queste informazioni alimentano WMS, MES, ERP e altre applicazioni aziendali, costruendo progressivamente la storia dell’oggetto e consentendo, nella direzione inversa, di ricostruirne provenienza, posizione, movimentazioni e destinazione. Quando la tracciabilità supera i confini dell’azienda, diventa essenziale che identificativi e informazioni possano essere interpretati e condivisi dai diversi soggetti della supply chain. È qui che assumono particolare importanza gli standard GS1: identificatori come GTIN, SSCC, GRAI, GIAI e GLN permettono di identificare in maniera univoca prodotti, unità logistiche, asset e luoghi. 

Come si progetta un sistema di tracciabilità e rintracciabilità 

Progettare un sistema di tracciabilità e rintracciabilità significa ampliare la capacità di visione e di azione sull’intero ecosistema di filiera. Fornitori, produttori, operatori logistici, distributori, retailer e clienti utilizzano sistemi, applicazioni e tecnologie differenti, mentre autorità di controllo e altri stakeholder possono avere la necessità o il diritto di accedere a specifiche informazioni di prodotto. Garantire un Track & Trace end-to-end significa quindi lavorare su diversi livelli di informazione e integrazione, armonizzando e mettendo in sicurezza identificazione, acquisizione, gestione, interoperabilità e accesso ai dati come parti dello stesso sistema. 

“Prima di scegliere tecnologie e architetture – spiega Montanari – bisogna mappare che cosa deve essere tracciato, attraverso quali processi e organizzazioni, quali eventi devono essere registrati, quali informazioni devono essere associate a ciascun evento, dove vengono generate e gestite oggi e quali soggetti devono poterle utilizzare. L’assessment serve anche a individuare discontinuità e gap: passaggi ancora manuali, identificativi non univoci, dati mancanti o duplicati, sistemi che non comunicano tra loro, informazioni che si perdono nel passaggio tra un operatore e l’altro, requisiti normativi non ancora coperti. È questa fotografia a determinare come progettare il sistema: dal livello di identificazione e dalle tecnologie Auto-ID più adatte fino alla componente software, alle integrazioni da realizzare e alle regole di interoperabilità e accesso da implementare”. 

La roadmap progettuale di un sistema Track & Trace 

A seguito dei risultati dell’assessment si progettano i diversi livelli del sistema. 

#1 Identificazione e livello di granularità 

La prima scelta progettuale riguarda che cosa deve essere identificato e a quale livello: tipologia di prodotto, lotto, singola unità, collo, pallet o asset. La granularità dipende dal livello di dettaglio con cui è necessario tracciare e, successivamente, ricostruire il percorso dell’oggetto. Quando è necessario identificare e seguire il singolo item, il sistema deve prevederne la serializzazione: a ciascuna unità viene assegnato un identificativo univoco (tipicamente un numero seriale) che la distingue da tutte le altre unità dello stesso prodotto e permette di seguirla e rintracciarla individualmente lungo la filiera. Nei processi logistici più articolati alla serializzazione si affianca l’aggregazione, che mantiene la relazione tra le singole unità e i livelli superiori di confezionamento (case e pallet), consentendo al sistema di ricostruire queste associazioni durante le movimentazioni. È una distinzione sostanziale: la tracciabilità a livello di lotto permette di ricostruire la storia di un insieme di prodotti, mentre la serializzazione porta la tracciabilità al singolo articolo.  

#2 Codifica, stampa e applicazione dell’identificativo 

Definito che cosa identificare e con quale livello di granularità, il passaggio successivo consiste nel progettare come associare l’identificativo all’oggetto fisico affinché possa essere riconosciuto nei diversi punti del processo. L’identificativo può riferirsi a una tipologia di prodotto o a un lotto oppure, quando il Track & Trace deve distinguere la singola unità, essere associato in modo univoco a uno specifico item. 

A seconda della tipologia di prodotto e di processo, l’identificativo può essere codificato in un barcode mono o bidimensionale, come QR Code e Data Matrix, oppure memorizzato in un tag RFID o NFC. La progettazione comprende la scelta di etichette e tag, dei relativi materiali e formati, ma anche dei sistemi necessari a generare, stampare, codificare e applicare gli identificativi: stampanti industriali e desktop, stampanti RFID, sistemi print & apply e altre soluzioni di labeling.  

Supporto, tecnologia di stampa e modalità di applicazione devono essere scelti considerando prodotto, processo, ambiente operativo, durata richiesta e condizioni alle quali l’identificativo sarà esposto. L’identificativo deve rimanere correttamente associato all’oggetto per tutto il perimetro di tracciabilità previsto, perché costituisce il riferimento attraverso cui gli eventi vengono registrati durante il percorso e possono essere successivamente ricostruiti a ritroso. 

Quando il progetto deve supportare anche la certificazione dell’autenticità e il contrasto alla contraffazione, ai requisiti di identificazione e tracciabilità si aggiungono quelli necessari a verificare l’originalità del prodotto. La possibilità di identificare un item in modo univoco consente di seguirne individualmente la storia, mentre la certificazione dell’autenticità richiede di poter verificare che quell’identità sia effettivamente associata al prodotto originale. La progettazione di un sistema di tracciabilità e rintracciabilità deve quindi definire il livello di sicurezza richiesto, il rischio di duplicazione o manipolazione da presidiare e chi dovrà poter effettuare la verifica: operatori della filiera, autorità, retailer o consumatore finale. 

Le tecnologie disponibili rispondono a queste esigenze con modalità e livelli di protezione differenti. Filigrane, ologrammi, inchiostri otticamente variabili (OVI) e inchiostri traccianti introducono caratteristiche fisiche o ottiche utilizzabili per verificare l’originalità. RFID e NFC consentono invece di associare al prodotto identificativi digitali univoci e possono integrare ulteriori meccanismi di sicurezza; soluzioni basate su OTP (One Time Password) generano credenziali dinamiche a ogni interrogazione, mentre sistemi che combinano codici pubblici e privati o associano l’identità digitale a caratteristiche fisiche casuali e irripetibili del singolo prodotto permettono di elevare ulteriormente il livello di protezione e di verifica. La scelta dipende quindi dal valore e dalle caratteristiche del prodotto, dal livello di rischio, dal contesto distributivo e dal grado di sicurezza e accessibilità che il processo di autenticazione deve garantire. 

#3 Acquisizione automatica degli eventi e delle informazioni 

Una volta associata l’identità all’item, bisogna stabilire in quali punti del processo rilevarla, quali eventi registrare e quali informazioni associare a ciascun evento. I punti di acquisizione devono quindi essere progettati lungo il percorso dell’oggetto in corrispondenza dei passaggi rilevanti per la tracciabilità e la successiva rintracciabilità: ricevimento, produzione, trasformazione, aggregazione, movimentazione, stoccaggio, spedizione, consegna o reso. 

Scanner, terminali mobili, sistemi di visione, reader e varchi RFID consentono di rilevare automaticamente l’identificativo e registrare l’evento nel momento in cui si verifica. Modalità e livello di automazione dell’acquisizione devono essere dimensionati sul processo reale, considerando frequenza degli eventi, volumi e velocità di movimentazione, numero di item da rilevare, necessità di letture singole o massive e caratteristiche dell’ambiente operativo. L’obiettivo è acquisire il dato nel punto in cui viene generato, mantenendo la corretta associazione tra item, evento, luogo, momento e operazione effettuata. 

Quando il sistema deve documentare anche le condizioni nelle quali l’item viene prodotto, movimentato, conservato o trasportato, sensori, sistemi IoT e tecnologie di localizzazione consentono di arricchire l’evento con dati quali posizione, temperatura, umidità, stato o altri parametri rilevanti. La sequenza degli eventi e delle informazioni così acquisiti costruisce progressivamente la storia dell’item, che il sistema potrà utilizzare sia per seguirne il percorso sia per ricostruirlo a ritroso. 

#4 Software e gestione applicativa del Track & Trace 

I dati acquisiti nei diversi punti del processo devono essere raccolti, validati, elaborati e correlati all’identità dell’item e agli eventi a cui si riferiscono. È il livello in cui middleware, piattaforme software e applicazioni di Track & Trace trasformano dati provenienti da dispositivi, sensori e sistemi differenti in informazioni strutturate e utilizzabili per governare i processi di tracciabilità e rintracciabilità. 

A seconda del progetto, lo strato software svolge funzioni diverse e complementari: acquisisce e normalizza i dati provenienti dal campo, applica regole e logiche di processo, correla identificativi ed eventi, gestisce serializzazione e aggregazione, elabora avanzamenti, movimentazioni e localizzazioni, intercetta anomalie ed eccezioni e rende disponibili le informazioni alle applicazioni e ai soggetti che devono utilizzarle. Il middleware assume in questo senso una funzione di orchestrazione, filtrando, validando e instradando i flussi tra tecnologie di campo e sistemi applicativi. 

La componente software deve inoltre integrare informazioni provenienti da fonti diverse per mantenere la relazione tra l’identità dell’item e ciò che gli accade nel tempo. Una lettura può così essere arricchita con il contesto necessario a trasformarla in un evento di tracciabilità: quale item è stato rilevato, in quale punto, in quale momento, durante quale processo e con quali eventuali informazioni di stato. Questa correlazione costruisce progressivamente la storia dell’oggetto e permette, nella direzione inversa, di interrogarla per ricostruirne provenienza, lavorazioni, movimentazioni e passaggi.

La componente software può essere sviluppata ad hoc in funzione dei processi e dell’architettura del cliente oppure essere costituita da applicazioni già progettate per specifici ambiti di tracciabilità. Tenenga opera su entrambi i livelli, sviluppando middleware e componenti software custom e integrando soluzioni applicative dedicate. La scelta tra sviluppo custom, soluzione verticale o integrazione delle due componenti dipende dai processi da governare, dai requisiti di tracciabilità e rintracciabilità e dall’architettura applicativa esistente.  

#5 Integrazione con i sistemi aziendali 

Il sistema di Track & Trace deve dialogare con ERP, MES, WMS, PLM e applicazioni verticali, integrando gli eventi acquisiti lungo il processo con le informazioni necessarie a contestualizzarli. Una lettura effettuata sul campo può così essere correlata a un ordine, a un lotto di produzione, a una distinta, a una lavorazione, a una movimentazione di magazzino, a un controllo qualità o alle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto. 

La progettazione deve quindi stabilire quali dati devono essere scambiati, tra quali sistemi, in quale momento e secondo quali regole, mantenendo coerenti identificativi, seriali, relazioni di aggregazione, eventi e informazioni provenienti dalle diverse applicazioni. Il patrimonio informativo necessario alla tracciabilità e alla rintracciabilità può infatti essere distribuito tra piattaforma di Track & Trace, ERP, MES, MDM, WMS, PLM e altri sistemi: l’identità dell’item costituisce il riferimento attraverso cui queste informazioni vengono correlate nel tempo. 

È questa continuità informativa che consente di mantenere allineati il percorso fisico dell’oggetto e la sua storia digitale: in avanti, seguendone eventi, lavorazioni e movimentazioni; a ritroso, ricostruendone origine, provenienza, componenti, processi e passaggi lungo la filiera. 

#6 Interoperabilità e condivisione nell’ecosistema di filiera 

Un sistema di tracciabilità e rintracciabilità deve mantenere questa continuità informativa anche quando il prodotto passa da un’organizzazione all’altra. Standard condivisi, regole di interoperabilità e livelli di accesso consentono a fornitori, produttori, operatori logistici, distributori, retailer, autorità di controllo e altri stakeholder di riconoscere gli stessi oggetti, interpretare correttamente le informazioni associate e accedere ai dati di propria competenza.  

Quando la condivisione delle informazioni arriva fino al consumatore, il sistema deve prevedere modalità di accesso compatibili con dispositivi di uso comune come lo smartphone. La scansione di un QR Code attraverso la fotocamera o la lettura di un tag NFC possono collegare l’identificativo presente sul prodotto a una web app, un’applicazione mobile o un servizio digitale attraverso cui interrogare le informazioni che il sistema rende disponibili: origine e provenienza, caratteristiche del prodotto, certificazioni, informazioni di sostenibilità, istruzioni o dati relativi al ciclo di vita e, quando previsto, verifica dell’autenticità. Anche questa interfaccia fa quindi parte dell’architettura del Track & Trace: in fase di progettazione devono essere definiti quali dati rendere accessibili, attraverso quale canale e con quali livelli di visibilità in funzione del soggetto, della finalità e dei requisiti normativi. 

L’interoperabilità end-to-end richiede quindi che organizzazioni e soggetti diversi possano utilizzare le informazioni di propria competenza anche quando operano con sistemi, dispositivi e modalità di accesso differenti, preservando lungo la filiera la relazione tra identità del prodotto, eventi e dati associati.  

Come scegliere le tecnologie Auto-ID per un progetto di Track & Trace 

La scelta delle tecnologie Auto-ID viene dopo la definizione dei requisiti del sistema. Identificare che cosa tracciare, con quale granularità, quali eventi acquisire e in quali punti del processo consente di definire la funzione che la tecnologia dovrà svolgere. La scelta finale richiede poi di verificarne l’effettiva compatibilità con l’oggetto, il processo e l’ambiente operativo. 

I fattori chiave che incidono sulle prestazioni del sistema e guidano la selezione dell’hardware includono: 

  • Caratteristiche dell’item: Materiale, geometria del prodotto, presenza di liquidi o superfici metalliche (che influenzano, ad esempio, la scelta dei tag RFID).
  • Dinamiche di lettura: Distanze e velocità di movimentazione, quantità di oggetti da acquisire contemporaneamente (letture singole vs. letture massive di pallet), presenza o assenza di visibilità ottica diretta. 
  • Ciclo di vita dell’identificativo: Durata richiesta per il supporto (etichetta o tag) e frequenza delle movimentazioni lungo la supply chain. 

Gli stessi requisiti di tracciabilità possono quindi portare a soluzioni tecnologiche differenti in contesti operativi diversi e, all’interno dello stesso progetto, richiedere la combinazione di più tecnologie nei diversi punti del processo. 

La valutazione deve inoltre riguardare l’intero sistema di identificazione e acquisizione nelle condizioni in cui sarà realmente utilizzato: supporto e posizionamento dell’identificativo, qualità di stampa o codifica, dispositivi di lettura, distanze, orientamento, velocità di passaggio, interferenze e configurazione dei punti di rilevazione concorrono al risultato finale. 

L’assessment tecnico, i test sul campo e le prove nelle condizioni operative reali diventano quindi parte integrante della progettazione, perché permettono di verificare affidabilità e prestazioni prima di estendere la soluzione al processo industriale.  

Blockchain e tracciabilità: cosa fa la tecnologia (e cosa non fa) 

La blockchain è probabilmente la tecnologia più citata ma anche più fraintesa, quando si parla di tracciabilità e rintracciabilità. Cosa fa realmente? Una blockchain è un registro distribuito e condiviso, in cui i dati vengono raggruppati in blocchi collegati crittograficamente tra loro: una volta che un blocco è stato validato dalla rete, i dati al suo interno diventano immutabili, nel senso che non possono essere alterati senza che l’alterazione risulti evidente a tutti i partecipanti. È una proprietà preziosa in tutti i contesti in cui più attori, che non hanno necessariamente relazioni di fiducia reciproca, devono condividere informazioni certe su un asset comune: esattamente lo scenario tipico di una filiera con fornitori, trasformatori, distributori e consumatori. 

“Il punto di attenzione è che la blockchain rende immutabile un dato una volta che è entrato nel sistema, ma non ha alcun modo di verificare che quel dato fosse vero al momento dell’inserimento – spiega Ubaldo Montanari, CEO di Tenenga -. Se un’etichetta viene compilata in modo scorretto, se un lotto viene dichiarato di un’origine diversa da quella reale, la blockchain certificherà quell’informazione come immutabile e verificabile, ma resterà comunque falsa. È il punto che la letteratura tecnica definisce il problema dell’origine del dato (o “garbage in, garbage out”): la blockchain protegge l’integrità del dato nel tempo, non la sua veridicità alla fonte”.  

È proprio per questo motivo che la blockchain non può funzionare come sistema di tracciabilità autosufficiente: ha bisogno, a monte, di un’infrastruttura di identificazione automatica che garantisca la qualità del dato prima che questo venga scritto nel registro distribuito. È il principio alla base di quella che, nel nostro settore, viene chiamata Blockchain of Things: l’unione tra Internet of Things e Blockchain, in cui l’identificazione univoca automatica dei prodotti fisici alimenta un registro condiviso e immutabile, garantendo insieme, non separatamente, sia la qualità del dato alla fonte sia la sua integrità nel tempo. 

“La blockchain aggiunge valore concreto quando ricorrono contemporaneamente alcune condizioni – sottolinea Montanari -: gli attori della filiera sono numerosi ed eterogenei, non esiste una relazione di fiducia consolidata tra loro, e c’è la necessità di condividere in modo verificabile un asset univoco come un lotto, un prodotto, un evento di transazione. Al di fuori di questi scenari, spesso un sistema di identificazione automatica ben progettato, con un database tradizionale ma correttamente governato, risolve lo stesso problema con minore complessità e costo”. 

I vantaggi della tracciabilità e della rintracciabilità 

Il valore di un sistema di tracciabilità e rintracciabilità si sviluppa lungo tre direttrici principali: 

La prima riguarda il controllo dei processi 

Mantenere nel tempo la relazione tra l’identità di un prodotto, lotto, componente o asset e gli eventi che ne documentano origine, trasformazioni, movimentazioni e passaggi consente di ricostruire con precisione che cosa è accaduto lungo il processo e di verificarne la corretta esecuzione. La disponibilità di informazioni coerenti e correlate migliora il controllo su avanzamenti, giacenze e flussi, facilita l’individuazione di anomalie e disallineamenti e riduce tempi e attività necessari per verifiche e riconciliazioni. In caso di non conformità, richiamo o contestazione, la rintracciabilità consente inoltre di risalire puntualmente alla genealogia e al percorso dell’item, individuando prodotti, lotti, componenti, lavorazioni e soggetti effettivamente coinvolti e circoscrivendo l’intervento. 

La seconda è collaborativa 

Bolle, fatture e report periodici restano necessari, ma descrivono transazioni (cosa è stato spedito, consegnato, fatturato) non lo stato del processo che le ha generate. Tra il momento in cui un evento si verifica in produzione o in magazzino e il momento in cui diventa visibile al partner di filiera, un flusso documentale tradizionale introduce una finestra di latenza che può estendersi da ore a giorni. La condivisione in tempo reale dei dati di tracciabilità tra i diversi soggetti della filiera comprime questa finestra: un ritardo di produzione, un problema di qualità su un lotto o una variazione di capacità produttiva diventano visibili a fornitore e cliente nel momento in cui accadono, non quando vengono formalizzati in un documento amministrativo. Il beneficio operativo è misurabile: buffer di sicurezza ridimensionati sui dati reali anziché su stime prudenziali, piani di produzione e approvvigionamento aggiornabili prima che un ritardo si propaghi lungo la filiera, gestione delle eccezioni anticipata invece che reattiva. 

La terza è regolatoria e copre esigenze diverse 

 La rendicontazione ESG richiede di dimostrare con dati verificabili affermazioni che un tempo bastava dichiarare: un prodotto a basso impatto deve oggi poter mostrare i dati di filiera che lo provano. La due diligence sulla deforestazione richiesta dall’EUDR richiede tracciabilità fino al lotto di produzione e geolocalizzazione delle aree di coltivazione, non semplici attestazioni del fornitore. L’economia circolare richiede di seguire un materiale oltre la vendita, fino al riutilizzo o al riciclo, ovvero un’estensione della tracciabilità che il solo obbligo di conformità non avrebbe mai richiesto. Tre esigenze normative distinte, che convergono però sullo stesso principio: la sostenibilità di filiera si dimostra con dati tracciabili, non con dichiarazioni. Per le aziende che dispongono già di un’infrastruttura di identificazione e tracciabilità evoluta, questo patrimonio rappresenta inoltre una base su cui innestare progressivamente nuovi requisiti normativi, senza dover ricostruire ogni volta da zero la capacità di identificare prodotti e materiali e raccogliere, correlare e rendere disponibili le informazioni richieste. 

La tracciabilità come infrastruttura per governare la filiera 

I benefici di un sistema di tracciabilità e rintracciabilità ben progettato vanno oltre la conformità normativa. Automatizzare l’identificazione e la raccolta dei dati riduce errori e costi operativi, mentre la possibilità di ricostruire rapidamente la storia di prodotti, lotti e componenti migliora la gestione di non conformità e richiami.  

La disponibilità di informazioni affidabili e condivisibili consente inoltre di documentare origine, qualità e caratteristiche del prodotto lungo la filiera e crea una base informativa che può essere utilizzata per rispondere a requisiti e casi d’uso diversi nel tempo. È questo che trasforma un progetto di Track & Trace da soluzione costruita per una singola esigenza a infrastruttura informativa sulla quale far evolvere progressivamente processi, servizi e relazioni di filiera. 

“Molte aziende arrivano alla tracciabilità perché devono rispondere a un obbligo normativo o risolvere un problema specifico. Ma se il sistema viene progettato correttamente, quello è soltanto il punto di partenza – conclude Montanari -. L’identità che assegniamo a un prodotto e i dati che raccogliamo lungo il suo percorso possono essere utilizzati per governare i processi, intervenire più rapidamente in caso di problemi, condividere informazioni con clienti e fornitori e rispondere a nuovi requisiti senza dover ogni volta ripartire da zero. Il vero investimento non è quindi nella singola tecnologia, ma nella capacità di costruire e mantenere nel tempo una continuità informativa tra il prodotto fisico e la sua storia digitale lungo tutta la value chain”.